L’Assemblea Generale

Guidata dai propositi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dalla buona fede nel rispetto degli obblighi assunti dagli Stati in conformità alla Carta,
Affermando che i popoli indigeni sono pari a tutti gli altri popoli e riconoscendo parimenti il diritto di tutti i popoli a essere diversi, a considerarsi diversi e a essere rispettati in quanto tali,
Affermando anche che tutti i popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono il comune patrimonio dell’umanità,
Affermando inoltre che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche che invocano o propugnano la superiorità di popoli o individui sulla base della nazionalità o delle differenze razziali, religiose, etniche o culturali sono razziste, scientificamente false, prive di valore giuridico, moralmente condannabili e socialmente ingiuste,
Riaffermando che i popoli indigeni, nell’esercizio dei propri diritti, devono essere al riparo da qualsiasi forma di discriminazione,
Consapevole del fatto che i popoli indigeni hanno patito delle ingiustizie storiche derivanti, fra le altre cose, dalla colonizzazione e dalla spoliazione delle loro terre, territori e risorse, cosa che ha loro impedito di esercitare, in particolare, il proprio diritto allo sviluppo in accordo con i propri bisogni e interessi,
Riconoscendo l’urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei popoli indigeni che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, dalle loro tradizioni spirituali, storie e filosofie, e in modo particolare i loro diritti alle proprie terre, territori e risorse,
Riconoscendo inoltre l’urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti dei popoli indigeni affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese con gli Stati,
Felicitandosi del fatto che i popoli indigeni si organizzano per migliorare la loro condizione politica, economica, sociale e culturale e per mettere fine a ogni forma di discriminazione e oppressione ovunque essa abbia luogo,
Convinta che, grazie al controllo da parte dei popoli indigeni sugli avvenimenti che riguardano loro stessi e le loro terre, territori e risorse, essi saranno in grado di mantenere e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni e di promuovere il proprio sviluppo in accordo con le loro aspirazioni e bisogni,
Riconoscendo che il rispetto dei saperi, delle culture e delle pratiche tradizionali indigene contribuisce allo sviluppo equo e sostenibile e alla corretta gestione dell’ambiente,
Sottolineando il contributo della smilitarizzazione delle terre e dei territori dei popoli indigeni alla pace, al progresso e allo sviluppo in campo economico e sociale, e alla comprensione e alle relazioni amichevoli tra le nazioni e i popoli del mondo,
Riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e delle comunità indigene a serbare la responsabilità condivisa per l’educazione, la formazione, l’istruzione e il benessere dei loro figli, in conformità con i diritti del bambino,
Considerando che i diritti affermati nei trattati, negli accordi e nelle altre intese tra gli Stati e i popoli indigeni sono, in alcuni casi, materia di pertinenza, interesse, responsabilità e carattere internazionale,
Considerando anche che i trattati, gli accordi e le altre intese, come anche le relazioni che rappresentano, costituiscono le basi per il rafforzamento dell’associazione tra i popoli indigeni e gli Stati,
Riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali1 e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, come anche la Dichiarazione e il programma d’azione di Vienna, affermano l’importanza fondamentale del diritto di tutti i popoli all’autodeterminazione, in virtù del quale essi decidono liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale,
Tenendo presente che nulla di quanto è contenuto in questa Dichiarazione potrà essere usato per negare a un popolo, quale che sia, il suo diritto all’autodeterminazione, esercitato in conformità al diritto internazionale,
Convinta che il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni nella presente Dichiarazione favorirà delle relazioni armoniose e di cooperazione tra gli Stati e i popoli indigeni, basate su principi di giustizia, democrazia, rispetto per i diritti umani, non discriminazione e buona fede,
Incoraggiando gli Stati a rispettare e a ottemperare realmente a tutti i loro obblighi nei confronti dei popoli indigeni secondo gli strumenti internazionali, in particolare gli obblighi relativi ai diritti umani, in accordo e in cooperazione con i popoli interessati, Rimarcando che le Nazioni Unite hanno un ruolo importante e costante da svolgere nella promozione e nella protezione dei diritti dei popoli indigeni,
Ritenendo che questa Dichiarazione sia un ulteriore importante passo avanti per il riconoscimento, la promozione e la protezione dei diritti e delle libertà dei popoli indigeni e nello sviluppo delle attività pertinenti del sistema delle Nazioni Unite in questo ambito,
Riconoscendo e riaffermando che alle persone indigene spettano senza alcuna discriminazione tutti i diritti umani riconosciuti dalla legislazione internazionale e che i popoli indigeni posseggono dei diritti collettivi che sono indispensabili alla loro esistenza, al loro benessere e al loro sviluppo integrale come popoli,
Riconoscendo inoltre che la situazione dei popoli indigeni varia da regione a regione e da paese a paese e che si deve tener conto dell’importanza delle particolarità nazionali e regionali come anche del rispettivo retroterra storico e culturale, Proclama solennemente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, il cui testo segue qui sotto, come un ideale da perseguire in uno spirito di collaborazione e mutuo rispetto:

Articolo 1.

I popoli indigeni, sia come collettività sia come persone, hanno diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali così come sono riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei diritti umani e nella normativa internazionale sui diritti umani.

Articolo 2.

I popoli e gli individui indigeni sono liberi ed eguali a tutti gli altri popoli e individui e hanno diritto a non essere in alcun modo discriminati nell’esercizio dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda la loro origine o identità indigena.

Articolo 3.

I popoli indigeni hanno diritto all’autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Articolo 4.

I popoli indigeni, nell’esercizio del loro diritto all’autodeterminazione, hanno diritto all’autonomia o all’autogoverno nelle questioni riguardanti i loro affari interni e locali, come anche a disporre dei modi e dei mezzi per finanziare le loro funzioni autonome.

Articolo 5.

I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare le loro particolari istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e culturali, pur mantenendo il loro diritto a partecipare pienamente, se scelgono di farlo, alla vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato.

Articolo 6.

Ogni persona indigena ha diritto ad una nazionalità.

Articolo 7.

1. Le persone indigene hanno diritto alla vita, all’integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza personale.

2. I popoli indigeni hanno il diritto collettivo a vivere in libertà, pace e sicurezza come popoli distinti e non devono essere soggetti ad alcun atto di genocidio o qualsiasi altro atto di violenza, ivi compreso il trasferimento forzato di bambini dal gruppo di appartenenza ad altro gruppo.

Articolo 8.

1. I popoli e gli individui indigeni hanno diritto a non essere sottoposti all’assimila-zione forzata o alla distruzione della loro cultura.

2. Gli Stati devono provvedere efficaci misure di prevenzione e compensazione per:

a) Qualunque atto che abbia lo scopo o l’effetto di privarli della loro integrità come popoli distinti, oppure dei loro valori culturali o delle loro identità etniche;

b) Qualunque atto che abbia lo scopo o l’effetto di espropriarli delle proprie terre, territori e risorse;

c) Qualunque forma di trasferimento forzato della popolazione che abbia lo scopo o l’effetto di violare o minare quale che sia dei loro diritti;

d) Qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata;

e) Qualunque forma di propaganda volta a promuovere o istigare la discriminazione razziale o etnica nei loro confronti.

Articolo 9.

I popoli e gli individui indigeni hanno diritto ad appartenere ad una comunità o nazione indigena, in conformità con le tradizioni e i costumi della comunità o nazione in questione.

Dall’esercizio di questo diritto non deve derivare alcuna discriminazione di alcun tipo.

Articolo 10.

I popoli indigeni non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo senza il libero, previo e informato consenso dei popoli indigeni in questione e solo dopo un accordo su di una giusta ed equa compensazione e, dove possibile, con l’opzione del ritorno.

Articolo 11.

1. I popoli indigeni hanno diritto a seguire e rivitalizzare i loro costumi e tradizioni culturali. Ciò comprende il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future della loro cultura, quali i siti archeologici e storici, i manufatti, i disegni e i modelli, le cerimonie, le tecnologie, le arti visive e dello spettacolo e la letteratura.

2. Gli Stati dovranno provvedere a un risarcimento per mezzo di meccanismi efficaci – che possono implicarne la restituzione – messi a punto di concerto con i popoli indigeni, per quanto riguarda i beni culturali, intellettuali, religiosi e spirituali che siano stati loro sottratti senza il loro libero, previo e informato consenso oppure in violazione delle loro leggi, tradizioni e costumi.

Articolo 12.

1. I popoli indigeni hanno diritto a manifestare, praticare, promuovere e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e le loro cerimonie; hanno diritto a preservare e proteggere i loro siti religiosi e culturali e ad avervi accesso in forma riservata; diritto all’uso e al controllo dei loro oggetti cerimoniali; e diritto al rimpatrio delle loro spoglie.

2. Gli Stati devono cercare di consentire l’accesso e/o il rimpatrio degli oggetti cerimoniali e delle spoglie in loro possesso per mezzo di meccanismi giusti, trasparenti ed efficienti stabiliti di concerto con i popoli indigeni in questione.

Articolo 13.

1. I popoli indigeni hanno diritto a rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere alle future generazioni le loro storie, lingue, tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature, e a designare e mantenere i loro nomi tradizionali per le comunità, i luoghi e le persone.

2. Gli Stati adotteranno misure adeguate per assicurare il rispetto di questo diritto e per garantire che i popoli indigeni possano comprendere ed essere compresi nei procedimenti politici, giuridici e amministrativi, provvedendo quando necessario ai servizi di interpretariato o ad altri mezzi adeguati.

Articolo 14.

1. I popoli indigeni hanno diritto a istituire e controllare i loro propri sistemi e istituzioni educativi impartendo l’istruzione nelle loro lingue, in una maniera consona con i propri metodi culturali d’insegnamento e apprendimento.

2. Le persone indigene, in particolare i bambini, hanno diritto di accedere a tutti i livelli e le forme di istruzione pubblica senza discriminazioni.

3. Gli Stati, di concerto con i popoli indigeni, adotteranno misure adeguate a far sì che le persone indigene, in special modo i bambini, ivi compresi quelli che vivono fuori dalle loro comunità, abbiano accesso, quando possibile, all’educazione nella propria cultura, fornita nella propria lingua.

Articolo 15.

1. I popoli indigeni hanno diritto a che la dignità e la diversità delle loro culture, tradizioni, storie e aspirazioni si rispecchino in modo adeguato nell’educazione e nella pubblica informazione.

2. Gli Stati adotteranno misure adeguate, in consultazione e cooperazione con i popoli indigeni in questione, per combattere il pregiudizio ed eliminare la discriminazione e per promuovere la tolleranza, la comprensione e i buoni rapporti tra i popoli indigeni e tutti gli altri settori della società.

Articolo 16.

1. I popoli indigeni hanno diritto a istituire i loro propri media nelle proprie lingue e ad avere accesso a tutte le forme di media non-indigeni senza alcuna discriminazione

2. Gli Stati adotteranno misure adeguate a garantire che i media pubblici rispecchino nel modo dovuto la diversità culturale indigena. Gli Stati, senza pregiudicare la garanzia della piena libertà d’espressione, dovranno incoraggiare i media privati a rispecchiare in modo adeguato la diversità culturale indigena.

Articolo 17.

1. Gli individui e i popoli indigeni hanno diritto a godere pienamente di tutti i diritti stabiliti dal diritto vigente sul lavoro nazionale e internazionale.

2. Gli Stati, in consultazione e collaborazione con i popoli indigeni, devono prendere misure specifiche atte a proteggere i bambini indigeni dallo sfruttamento economico e da qualsiasi lavoro che possa risultare pericoloso o interferire con l’educazione del bambino, o nuocere alla salute del bambino, o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, tenendo presente la particolare vulnerabilità dei bambini e l’importanza dell’educazione nella loro piena realizzazione.

3. Le persone indigene hanno diritto a non essere soggette ad alcuna condizione discriminatoria di lavoro e, in particolare, di impiego o salario.

Articolo 18.

I popoli indigeni hanno diritto a partecipare nei processi decisionali sulle questioni che possono riguardare i loro diritti, attraverso dei rappresentanti scelti tra loro in accordo con le loro proprie procedure, come anche a mantenere e sviluppare le loro proprie istituzioni decisionali indigene.

Articolo 19.

Gli Stati devono consultarsi e cooperare in buona fede con i popoli indigeni interessati tramite le loro proprie istituzioni rappresentative in modo da ottenere il loro libero, previo e informato consenso prima di adottare e applicare misure legislative o amministrative che li riguardino.

Articolo 20.

1. I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e sviluppare i loro sistemi o istituzioni politici, economici e sociali, a disporre in tutta sicurezza dei propri mezzi di sussistenza e di sviluppo e a dedicarsi liberamente a tutte le loro attività economiche tradizionali e di altro tipo.

2. I popoli indigeni spogliati dei propri mezzi di sussistenza e sviluppo hanno diritto a un indennizzo giusto ed equo.

Articolo 21.

1. I popoli indigeni hanno diritto, senza discriminazione, al miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, inclusi, fra gli altri, gli ambiti dell’educazione, occupazione, formazione e riqualificazione professionale, alloggio, igiene e assistenza sanitaria e sociale.

2. Gli Stati dovranno prendere misure efficaci e, dove è opportuno, misure speciali per assicurare il continuo miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali. Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni.

Articolo 22.

1. Nell’attuazione di questa Dichiarazione si dovrà prestare un’attenzione particolare ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni.

2. Gli Stati, di concerto con i popoli indigeni, adotteranno delle misure atte ad assicurare che le donne e i bambini indigeni godano di una piena protezione e di ogni garanzia contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Articolo 23.

I popoli indigeni hanno diritto a determinare ed elaborare le priorità e le strategie al fine di esercitare il proprio diritto allo sviluppo. In particolare, i popoli indigeni hanno diritto a partecipare attivamente all’elaborazione e alla definizione dei programmi relativi a salute, alloggio e altre questioni economiche e sociali che li riguardano e, nella misura del possibile, hanno diritto ad amministrare tali programmi mediante le loro proprie istituzioni.

Articolo 24.

1. I popoli indigeni hanno diritto alle proprie medicine tradizionali e a mantenere le proprie pratiche di guarigione, compresa la conservazione delle loro piante medicinali, animali e pietre di vitale interesse. Le persone indigene hanno inoltre diritto all’accesso, senza alcuna discriminazione, a tutti i servizi sociali e sanitari.

2. Le persone indigene hanno pari diritto a godere del livello più alto possibile di salute mentale e fisica. Gli Stati compiranno i passi necessari per portare progressivamente questo diritto alla sua piena realizzazione.

Articolo 25.

I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare la loro specifica relazione spirituale con le terre, i territori, le acque, le zone marittime costiere e le altre risorse tradizionalmente di loro proprietà o altrimenti occupati e utilizzati, e a tramandare alle generazioni future le loro responsabilità al riguardo.

Articolo 26.

1. I popoli indigeni hanno diritto alle terre, territori e risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito.

2. I popoli indigeni hanno diritto alla proprietà, uso, sviluppo e controllo delle terre, dei territori e delle risorse che possiedono per motivi di proprietà tradizionale oppure di altre forme tradizionali di occupazione o uso, come anche di quelli che hanno altrimenti acquisito.

3. Gli Stati daranno riconoscimento e protezione legali a queste terre, territori e risorse. Questo riconoscimento sarà dato nel dovuto rispetto dei costumi, delle tradizioni e dei regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni in questione.

Articolo 27.

Gli Stati avvieranno e realizzeranno, di concerto con i popoli indigeni in questione, un processo equo, indipendente, imparziale, aperto e trasparente, che dia il dovuto riconoscimento alle leggi, alle tradizioni, ai costumi e ai regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni, allo scopo di riconoscere e aggiudicare i diritti dei popoli indigeni riguardanti le loro terre, territori e risorse, ivi compresi quelli che erano tradizionalmente in loro possesso o altrimenti occupati o utilizzati. I popoli indigeni avranno diritto a partecipare a questo processo.

Articolo 28.

1. I popoli indigeni hanno diritto alla restituzione o, quando questa non sia più possibile, ad un equo risarcimento per le terre, i territori e le risorse che tradizionalmente possedevano, oppure in altra forma occupavano o utilizzavano e che sono stati confiscati, presi, occupati, utilizzati oppure danneggiati senza il loro libero, previo e informato consenso.

2. A meno che non vi sia un diverso accordo stipulato liberamente con i popoli in questione, il risarcimento sarà costituito da terre, territori e risorse di pari qualità, estensione e regime giuridico oppure da un indennizzo pecuniario o da altro tipo di risarcimento adeguato.

Articolo 29.

1. I popoli indigeni hanno diritto alla conservazione e protezione dell’ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse. Gli Stati devono avviare e realizzare programmi di assistenza ai popoli indigeni per assicurare tale conservazione e protezione, senza discriminazioni.

2. Gli Stati devono adottare misure efficaci per assicurare che nessun tipo di stoccaggio o smaltimento di sostanze pericolose abbia luogo sulle terre o territori dei popoli indigeni senza un loro previo, libero e informato consenso.

3. Gli Stati devono anche adottare misure efficaci per assicurare, qualora sia necessario, che vengano debitamente realizzati dei programmi di monitoraggio, prevenzione e recupero della salute dei popoli indigeni, così come sono stati concepiti e realizzati dai popoli colpiti da tali sostanze.

Articolo 30.

1. Sulle terre o territori dei popoli indigeni non potrà avere luogo alcuna azione militare, a meno che sia giustificata da rilevanti motivi di interesse pubblico o nel caso vi sia il consenso o la richiesta da parte dei popoli indigeni in questione.

2. Prima di utilizzare le loro terre o territori per delle azioni militari, gli Stati dovranno avviare reali consultazioni con i popoli indigeni in questione, per mezzo di procedure appropriate e in particolare con le loro istituzioni rappresentative.

Articolo 31.

1. I popoli indigeni hanno diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, il loro sapere tradizionale e le loro espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, ivi comprese le risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, le conoscenze delle proprietà della flora e della fauna, le tradizioni orali, le letterature, i disegni e i modelli, gli sport e i giochi tradizionali, nonché le arti visive e dello spettacolo. Hanno anche diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare la loro proprietà intellettuale su tale patrimonio culturale, sul sapere tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali.

2. Di concerto con i popoli indigeni, gli Stati devono adottare misure atte a riconoscere e a proteggere l’esercizio di questi diritti.

Articolo 32.

1. I popoli indigeni hanno diritto a definire ed elaborare le priorità e le strategie per lo sviluppo o l’utilizzo delle loro terre o territori e delle altre risorse.

2. Gli Stati dovranno consultarsi e cooperare in buona fede con i popoli indigeni in questione, tramite le loro istituzioni rappresentative, in modo tale da ottenere il loro libero e informato consenso previamente all’approvazione di qualsiasi progetto che influisca sulle loro terre o territori e sulle altre risorse, in modo particolare per quanto concerne la valorizzazione, l’uso o lo sfruttamento delle risorse minerarie, idriche o di altro tipo.

3. Gli Stati dovranno provvedere dei meccanismi efficaci per un giusto ed equo indennizzo per qualunque delle sopraccitate attività, e si dovranno approntare misure adeguate per mitigare un impatto nocivo a livello ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale.

Articolo 33.

1. I popoli indigeni hanno diritto a definire la propria identità o appartenenza in conformità con i propri costumi e tradizioni. Ciò non pregiudica il diritto delle persone indigene ad ottenere la cittadinanza degli Stati in cui vivono.

2. I popoli indigeni hanno diritto a definire le strutture delle loro istituzioni e a selezionarne la composizione in conformità con le proprie procedure.

Articolo 34.

I popoli indigeni hanno diritto a promuovere, sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e i loro propri costumi, spiritualità, tradizioni, procedure, pratiche e, laddove esistano, i loro sistemi o costumi giuridici, in conformità con le norme internazionali relative ai diritti umani.

Articolo 35.

I popoli indigeni hanno diritto a definire le responsabilità individuali all’interno delle loro comunità.

Articolo 36.

1. I popoli indigeni, in particolare quelli che si trovano divisi da frontiere internazionali, hanno diritto a intrattenere e sviluppare, attraverso tali frontiere, i contatti, le relazioni e la cooperazione – ivi comprese le attività che hanno scopi spirituali, culturali, politici, economici e sociali – con i propri membri così come con altri popoli.

2. Gli Stati, in accordo e cooperazione con i popoli indigeni, dovranno adottare misure atte a facilitare l’esercizio di questo diritto e ad assicurarne l’applicazione.

Articolo 37.

1. I popoli indigeni hanno diritto al riconoscimento, all’osservanza e all’applicazione dei trattati, degli accordi o delle altre intese stipulati con gli Stati o con i loro successori, e hanno altresì diritto a che gli Stati onorino e rispettino tali trattati, accordi o altre intese.

2. Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come idoneo a limitare o negare i diritti dei popoli indigeni che figurano nei trattati, negli accordi o nelle altre intese.

Articolo 38.

Gli Stati, di concerto e in cooperazione con i popoli indigeni, devono adottare le misure adeguate, ivi comprese quelle legislative, per la realizzazione dei fini di questa Dichiarazione.

Articolo 39.

I popoli indigeni hanno diritto a ricevere assistenza finanziaria e tecnica, da parte degli Stati e nel quadro della cooperazione internazionale, per il godimento dei diritti contenuti in questa Dichiarazione.

Articolo 40.

I popoli indigeni hanno diritto ad avere accesso a procedure giuste ed eque – e a ottenere per loro mezzo rapide decisioni – per la risoluzione dei conflitti e delle controversie con gli Stati o altre parti, come anche a rimedi efficaci per tutte le violazioni dei loro diritti individuali e collettivi. Ogni decisione dovrà dare la debita considerazione ai costumi, tradizioni, regole e sistemi legali dei popoli indigeni in questione e alle norme internazionali relative ai diritti umani.

Articolo 41.

Gli organi e le istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni intergovernative devono contribuire alla piena attuazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione attraverso il ricorso, fra le altre cose, alla cooperazione finanziaria e all’assistenza tecnica. Dovranno essere stabiliti i modi e i mezzi per assicurare la partecipazione dei popoli indigeni nelle questioni che li riguardano.

Articolo 42.

Le Nazioni Unite, i suoi organi, ivi compreso il Forum Permanente per le Questioni Indigene, le istituzioni specializzate, comprese quelle a livello nazionale, e gli Stati devono promuovere il rispetto e la piena applicazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione e sorvegliare l’efficacia di questa Dichiarazione.

Articolo 43.

I diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione rappresentano il livello minimo necessario per la sopravvivenza, la dignità e il benessere dei popoli indigeni del mondo.

Articolo 44.

Tutti i diritti e le libertà riconosciuti in questa Dichiarazione sono egualmente garantiti a tutte le persone indigene, maschi e femmine.

Articolo 45.

Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come tale da ledere o annullare i diritti che i popoli indigeni hanno ora o potranno acquisire in futuro.

Articolo 46.

1. Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come tale da implicare per qualsivoglia Stato, popolo, gruppo o persona il diritto di intraprendere una qualsiasi attività o di compiere un qualsiasi atto in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite, né può essere inteso come tale da autorizzare o incoraggiare una qualsiasi azione volta a distruggere o intaccare, in tutto o in parte, l’integrità territoriale o l’unità politica di Stati sovrani o indipendenti.

2. Nell’esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione, si dovranno rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti. L’esercizio dei diritti stabiliti in questa Dichiarazione deve essere soggetto solo alle limitazioni che sono stabilite dalla legge e conforme agli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Qualsiasi limitazione di questo genere dovrà essere non-discriminatoria e strettamente necessaria al solo scopo di garantire il riconoscimento e il rispetto dovuti per i diritti e le libertà degli altri e per corrispondere ai giusti e più vincolanti requisiti di una società democratica.

3. Le disposizioni enunciate in questa Dichiarazione dovranno essere interpretate in conformità con i principi di giustizia, di democrazia, di rispetto dei diritti umani, di eguaglianza, di non-discriminazione, di buon governo e di buona fede.