Al VII Congresso Internazionale dell’Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e Culture Minacciate (AIDLCM), tenutosi a Châtillon (Valle d’Aosta) il 23-25 luglio 1976, è stato definitivamente approvato il testo, elaborato da apposita Commissione (presieduta dal professor Guy Héraud) nominata al VI Congresso di Ustarritze della Carta che segue:

Art. 1 – Le diverse comunità etniche, linguistiche e religiose ed i loro membri, godono degli stessi diritti all’interno dello Stato. Non potranno esservi discriminazioni nè in diritto nè in fatto a ragione dell’appartenenza ad una comunità minoritaria.

Art. 2 – Lo Stato dovrà accordare la personalità giuridica e pubblica a tutte le Comunità etniche e linguistiche autoctone.

Art. 3 – Quando la Comunità etnica minoritaria è riunita su un territorio compatto, usufruisce di un’autonomia di tipo regionale con competenza sia d’ordine culturale che d’ordine pubblico.

Si terrà conto di eventuali “isole” etniche o linguistiche al proprio interno.

Nel caso in cui i confini della minorità etnica minoritaria non fossero chiaramente stabiliti, si procederà alla loro definizione con commissioni d’esperti e commissioni arbitrali.

Quando si tratti di comunità etnica divenuta minoritaria sul proprio territorio tradizionale, o d’una comunità etnica dispersa, e cioè non compattamente riunita, dovrà esserle riconosciuta una autonomia di tipo personale, che comporti tutte le competenze culturali ed una idonea rappresentanza negli organismi di gestione delle competenze di ordine pubblico.

Art. 4 – La comunità etnica minoritaria elabora liberamente il proprio Statuto di diritto pubblico nel quadro della Costituzione dello Stato.

Il funzionamento dello statuto minoritario è sottratto alla tutela dei poteri legislativo ed esecutivo dello Stato, ed è sottoposto al solo controllo della magistratura. Tale controllo concerne le questioni di legittimità, astenendosi dalla valutazione del merito.

Art. 5 – La comunità etnica minoritaria organizza liberamente l’istruzione e la formazione professionale della popolazione. Gestisce autonomamente il proprio bilancio.

a) Dispone di proprie scuole nei diversi ordini dell’insegnamento, compreso la formazione magistrale, nei diversi gradi.

b) L’equivalenza dei titoli universitari acquisiti nelle università della stessa lingua, dovrà essere riconosciuta senza restrizioni di sorta.

c) Nella scuola materna si usa la lingua dell’etnia. Nel primo e secondo ciclo, almeno la metà delle lezioni dovrà tenersi nella lingua della comunità etnica minoritaria.

La storia, la cultura della comunità etnica minoritaria e l’economia regionale dovranno obbligatoriamente far parte dei programmi scolastici.

d) La comunità etnica minoritaria organizza e gestisce le proprie istituzioni, sociali, culturali, sanitarie, sportive, religiose, ecc.

La comunità etnica minoritaria organizza le proprie emissioni radiotelevisive.

Tenuto conto della situazione di debolezza in cui si trova la comunità minoritaria, è necessario favorire con speciali misure le attività editoriali e giornalistiche, il cinema, l’industria discografica, le associazioni culturali, i musei ed ogni altra espressione culturale della comunità etnica minoritaria.

Art. 6 – Gli uffici amministrativi e giudiziari sono monolingui nella lingua della comunità etnica minoritaria, o bilingui se la lingua maggioritaria dello Stato è parlata da una percentuale sufficientemente importante della popolazione residente nel territorio della comunità etnica minoritaria. I membri della comunità etnica minoritaria devono poter adire alla magistratura ordinaria ed amministrativa anche nelle istanze superiori dello Stato, usando la propria lingua.

Art. 7 – Le funzioni pubbliche della comunità etnica minoritaria sono riservate prioristicamente ai membri della minoranza. I funzionari non appartenenti alla comunità etnica minoritaria, debbono conoscerne correttamente la lingua.

Nei servizi pubblici statali competenti nel territorio della comunità etnica minoritaria, la proporzione del funzionari a lei appartenenti dovrà corrispondere alla reale proporzione dei differenti gruppi etnici.

Art. 8 – La comunità etnica minoritaria è rappresentata in proporzione alla sua importanza numerica, in tutte le assemblee sia statali che internazionali. Ogni comunità etnica minoritaria, a prescindere dalla sua consistenza numerica, ha comunque il diritto ad avere almeno un rappresentante nelle assemblee statali.

Art. 9 – a) I membri della comunità etnica minoritaria hanno il diritto circolare liberamente sul territorio dello Stato, di stabilirvisi e di uscirne.

Se essi sono pubblici funzionari, non possono essere trasferiti senza il loro consenso fuori dal territorio della propria comunità.

b) I membri della comunità etnica minoritaria devono compiere il servizio militare nel territorio della medesima ed in unità della propria lingua.

Art. 10 – I membri della comunità etnica minoritaria e le loro organizzazioni pubbliche o private possono intrattenere ogni rapporto di natura culturale con le popolazioni della stessa lingua stabilitesi fuori dal territorio statale. Possono altresì intrattenere ogni rapporto con le autorità rappresentative di quelle popolazioni.

Art. 11 – Le persone e le organizzazioni della comunità etnica minoritaria hanno il diritto di inoltrare ricorsi individuali o collettivi, alle giurisdizioni statali ed alle giurisdizioni internazionali.

Art. 12 – a) Gli stati sono tenuti ad assicurare ai membri della comunità etnica minoritaria il lavoro sul posto ed a promuoverne lo sviluppo nelle attività professionali ed economiche.

b) Lo sviluppo economico non deve avere come conseguenza la sommersione etnica della comunità immigrata da altra comunità etnica.

c) L’insediamento od il potenziamento dell’industria turistica, così come la vendita di immobili aventi carattere di espropriazione per i membri della comunità etnica minoritaria, saranno sottoposti al controllo di competenti organismi di quest’ultima.

Art. 13 – La comunità etnica minoritaria riunita su un territorio compatto situato ai confini terrestri o marittimi dello Stato ha il diritto dì disporre liberamente di sè stessa, compreso il diritto alla secessione. Lo Stato deve mettere a sua disposizione procedure democratiche idonee a consentire l’esercizio dell’autodeterminazione.

Questo diritto non cade in prescrizione e non può essere ripetutamente esercitato ad iniziativa delle stesse popolazioni interessate. Le operazioni relative all’autodeterminazione sono sottoposte al controllo internazionale e suscettibili di ricorso alla magistratura internazionale.