Risoluzione 49/19-P della XIX Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri, 5 agosto 1990.

I diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell’Islam sono parte integrante della religione islamica: nessuno in via di principio ha diritti di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di ignorarli poiché essi sono comandamenti divini vincolanti, che sono contenuti nel libro della rivelazione di Dio e furono inviati attraverso l’ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini; conseguentemente ogni persona è individualmente responsabile – e la Ummah collettivamente responsabile – della loro salvaguardia.

Gli Stati membri dell’Organizzazione della Conferenza Islamica,
Riaffermando il ruolo civilizzatore e storico della Ummah Islamica che Dio fece quale migliore nazione, che ha dato all’umanità una civiltà universale e equilibrata nella quale è stabilita l’armonia tra questa vita e ciò che viene dopo e la conoscenza è armonizzata con la fede; e il ruolo che questa Ummah deve svolgere per guidare un’umanità confusa da orientamenti e ideologie contraddittorie e per fornire soluzioni ai cronici problemi dell’attuale civiltà materialistica,
Desiderando contribuire agli sforzi dell’umanità intesi ad asserire i diritti umani, proteggere l’uomo dallo sfruttamento e dalla persecuzione e affermare la sua libertà e il suo diritto a una vita degna in accordo con la Shari’ah Islamica,
Convinti che l’umanità che ha raggiunto un elevato stadio nelle scienze naturali avrà sempre bisogno di fede per sostenere la sua civiltà e di forza automotivante per salvaguardare i propri diritti,
Credendo che i diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell’Islam sono parte integrante della religione islamica e che nessuno in via di principio ha diritti di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di ignorarli poiché essi sono comandamenti divini vincolanti, che sono contenuti nel libro della rivelazione di Dio e furono inviati attraverso l’ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini facendo pertanto della loro osservanza un atto di adorazione e della loro negligenza o violazione un abominevole peccato, e conseguentemente ogni persona è individualmente responsabile – e la Ummah collettivamente responsabile – della loro salvaguardia,
Procedendo dai summenzionati princìpi,
Dichiara quanto segue:

Articolo 1

a) Tutti gli esseri umani formano un’unica famiglia i cui membri sono uniti dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da Adamo. Tutti gli uomini sono eguali in termini di fondamentale dignità umana e di fondamentali obblighi e responsabilità, senza alcuna discriminazione di razza, colore, lingua, sesso, credo religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni. La vera fede è la garanzia per rispettare questa dignità lungo il cammino della umana perfezione.
b) Tutti gli esseri umani sono soggetti a Dio e i più amati da Lui sono coloro che sono più utili al resto dei Suoi sudditi, e nessuno ha superiorità sugli altri eccetto che sulla base della pietà e delle buone azioni.

Articolo 2

a) La vita è un dono dato da Dio e il diritto alla vita è garantito a ogni essere umano. È dovere degli individui, delle società e degli stati proteggere questo diritto da ogni violazione ed è vietato sopprimere la vita tranne che per una ragione prescritta dalla Shari’ah.
b) È proibito ricorrere ai mezzi che possono provocare il genocidio dell’umanità.
c) La difesa della vita umana nel disegno di Dio è un dovere prescritto dalla Shari’ah.
d) L’integrità fisica è un diritto garantito. È dovere dello Stato proteggerlo ed è vietato infrangerlo senza una ragione prescritta dalla Shari’ah.

Articolo 3

a) In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito uccidere non belligeranti quali anziani, donne e bambini. I feriti e i malati hanno il diritto a trattamento medico; e i prigionieri di guerra hanno il diritto al cibo, all’alloggio e al vestiario. È vietato mutilare cadaveri. È fatto dovere di scambiare i prigionieri di guerra e di consentire visite e riunioni delle famiglie separate per circostanze di guerra.
b) È vietato abbattere alberi, danneggiare colture o animali, nonché distruggere le costruzioni o le installazioni civili del nemico bombardandoli, minandoli o con altri mezzi.

Articolo 4

Ogni essere umano ha diritto alla inviolabilità e alla protezione del suo buon nome e onore durante la sua vita e dopo la sua morte. Lo stato e la società proteggeranno la sua salma e il luogo di sepoltura.

Articolo 5

a) La famiglia è il fondamento della società e il matrimonio è la base del suo formarsi. Uomini e donne hanno il diritto al matrimonio e nessuna restrizione derivante da razza, colore o nazionalità impedirà loro di beneficiare di tale diritto.
b) La società e lo stato rimuoveranno ogni ostacolo al matrimonio e ne faciliteranno la procedura. Essi assicureranno la protezione e il benessere della famiglia.

Articolo 6

a) La donna è uguale all’uomo in dignità umana e ha diritti da godere e obblighi da adempire; essa ha la propria identità e indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere il proprio nome e la propria identità.
b) Il marito è responsabile del mantenimento e del benessere della famiglia.

Articolo 7

a) Fin dal momento della nascita ogni bambino ha diritti nei confronti dei genitori, della società e dello stato ad avere appropriato nutrimento, educazione e cure materiali, igieniche e morali. Sia il feto sia la madre devono essere protetti e ricevere speciale assistenza.
b) I genitori e quanti si trovano in analoga condizione hanno il diritto di scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i propri bambini, a condizione che essi prendano in considerazione l’interesse e il futuro dei bambini in conformità con i valori etici e i principi della Shari’ah.
c) I genitori sono titolari di diritti rispetto ai loro figli e i parenti sono, a loro volta, titolari di diritti rispetto al ceppo di appartenenza, in conformità con le prescrizioni della Shari’ah.

Articolo 8

Ogni essere umano gode di personalità giuridica in termini di obbligazioni e di capacità di contrarre obblighi giuridici; nel caso in cui questa personalità sia perduta o limitata egli sarà rappresentato dal suo tutore.

Articolo 9

a) Fornire l’accesso alla conoscenza è un dovere e assicurare l’educazione è un obbligo della società e dello stato. Lo stato garantirà la disponibilità di vie e mezzi per acquisire l’educazione e garantirà la pluralità di offerte educative nell’interesse della società e in modo da rendere capace l’essere umano di familiarizzarsi con la religione dell’Islam e con i fatti dell’Universo a beneficio dell’umanità.
b) Ogni essere umano ha il diritto di ricevere l’educazione religiosa nella sua estensione più ampia delle varie istituzioni di educazione e di orientamento, compresa la famiglia, la scuola, l’università, i media, ecc. e in modo integrato ed equilibrato tale da consentirgli di sviluppare la sua personalità, rafforzare la sua fede in Dio e promuovere il rispetto per, e la difesa dei, diritti e doveri.

Articolo 10

L’Islam è una religione intrinsicamente connaturata all’essere umano. È proibito esercitare qualsiasi forma di violenza sull’uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di convertirlo a un’altra religione o all’ateismo.

Articolo 11

a) Gli esseri umani nascono liberi e nessuno ha il diritto di renderli schiavi, umiliarli, opprimerli o sfruttarli e non esiste soggezione se non a Dio l’Altissimo.
b) Il colonialismo di qualsiasi tipo, in quanto peggiore forma di schiavitù, è assolutamente vietato. I popoli che soffrono di colonialismo hanno pieno diritto alla libertà e all’autodeterminazione. È dovere di tutti gli stati e di tutti i popoli sostenere la lotta dei popoli colonizzati per la liquidazione di qualsiasi forma di colonialismo e occupazione, e tutti gli stati e tutti i popoli hanno il diritto di preservare la propria identità originaria e di esercitare il controllo sulle proprie ricchezze e risorse naturali.

Articolo 12

Ogni uomo ha il diritto, nel quadro della Shari’ah, di muoversi liberamente e di scegliere il luogo della propria residenza sia dentro che fuori del proprio paese e se perseguitato è legittimato a chiedere asilo in un altro paese.
Il paese del rifugiato garantirà la sua protezione fino a che egli raggiungerà la sicurezza, a meno che la richiesta di asilo sia fondata su un atto che la Shari’ah considera come un crimine.

Articolo 13

Il lavoro è un diritto garantito dallo stato e dalla società a ogni persona abile a lavorare. Ognuno è libero di scegliere il lavoro che ritiene migliore e che soddisfa i propri interessi e quelli della società. Il lavoratore ha il diritto alla salute e alla sicurezza nonché a ogni altra garanzia sociale. Non gli può essere assegnato un lavoro al di là delle proprie capacità né si può assoggettarlo a violenza o sfruttamento. Egli ha il diritto – senza alcuna discriminazione tra maschi e femmine – a un equo salario per il suo lavoro così come alle vacanze e alle promozioni che merita. Da parte sua, egli è tenuto a impegnarsi meticolosamente nel suo lavoro. Nel caso in cui i lavoratori e gli impiegati siano in disaccordo su questa o quella materia, lo stato interverrà per risolvere il conflitto, confermare i diritti e assicurare la giustizia in modo equo.

Articolo 14

Ognuno ha il diritto a guadagni legittimi senza monopolio, inganno o violenza sugli altri. L’usura (riba) è assolutamente vietata.

Articolo 15

a) Ognuno ha il diritto alla proprietà acquisita in modo legittimo ed eserciterà i relativi diritti senza pregiudizio per se stesso, gli altri o la società in generale. L’espropriazione non è consentita tranne che per esigenze di pubblico interesse e dietro pagamento di un immediato ed equo indennizzo.
b) La confisca e la riduzione della proprietà è proibita tranne che per necessità dettata dalla legge.

Articolo 16

Ognuno ha il diritto di godere dei frutti della propria produzione scientifica, letteraria, artistica o tecnica nonché di proteggere gli interessi morali e materiali che ne derivano, a condizione che tale produzione non sia contraria ai principi della Shari’ah.

Articolo 17

a) Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano, immune dal vizio e dalla corruzione morale, in un ambiente che favorisca il suo autosviluppo; incombe alla stato e alla società in generale il dovere di rispettare tale diritto.
b) Ognuno ha il diritto all’assistenza medica e a ogni pubblica agevolazione fornita dalla società e dallo stato nei limiti delle loro risorse disponibili.
c) Lo stato assicurerà il diritto dell’individuo a una vita dignitosa che gli consenta di rispondere a tutte le esigenze proprie e a quelle dei suoi dipendenti, compresa l’alimentazione, il vestiario, l’alloggio, l’educazione, le cure mediche e ogni altro bisogno essenziale.

Articolo 18

a) Ognuno ha il diritto di vivere nella sicurezza per sé, la propria religione, i propri dipendenti, il proprio onore e la propria proprietà.
b) Ognuno ha il diritto alla privacy nella conduzione dei suoi affari, nella sua casa, in famiglia e per questo attiene alla sua proprietà e alla sua rete di relazioni. Non è consentito svolgere spionaggio su di esso, porlo sotto sorveglianza o infamare il suo buon nome. Lo stato deve proteggerlo da interferenze arbitrarie.
c) L’abitazione privata è assolutamente inviolabile. Non vi si può accedere senza permesso dei suoi abitanti o in maniera illegale, né può essere demolita o confiscata e il suo arredamento asportato.

Articolo 19

a) Tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione tra il legislatore e il cittadino.
b) Il diritto di ricorrere alla giustizia è garantito a tutti.
c) La responsabilità è strettamente personale.
d) Non c’è crimine o punizione al di fuori di quanto previsto dalla Shari’ah. Un imputato è innocente fino a che la sua colpa non sia provata in equo processo nel quale egli disponga di tutte le garanzie della difesa.

Articolo 20

Non è consentito arrestare illegalmente un individuo o restringere la sua libertà, esiliarlo o punirlo. Non è consentito assoggettarlo a tortura fiscica o psicologica o a qualsiasi forma di umiliazione, crudeltà o indegnità. Non è consentito sottoporre un individuo ad esperimenti medici o scientifici senza il suo consenso o a rischio della sua salute o della sua vita. Né è consentito promulgare leggi di emergenza che prevedano interventi d’autorità per tali azioni.

Articolo 21

La presa di ostaggi sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo è espressamente vietata.

Articolo 22

a) Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in un modo che non contravvenga ai principi della Shari’ah.
b) Ognuno ha il diritto di sostenere ciò che è giusto e propagandare ciò che è buono e mettere in guardia contro ciò che è sbagliato e malvagio in conformità con le norme della Shari’ah Islamica.
c) L’informazione è una necessità vitale per la società. Essa non può essere sfruttata o distorta in modo tale da violare la sanità e la dignità dei Profeti, minare i valori morali e etici o disintegrare, corrompere o inquinare la società o indebolirne la fede.
d) Non è consentitto suscitare odio nazionalistico o ideologico o comunque incitare a qualsiasi forma di discriminazione razziale.

Articolo 23

a) Autorità è fiducia; il suo abuso o il suo malevolo esercizio è assolutamente vietato, affinché i diritti umani fondamentali possano essere garantiti.
b) Ognuno ha il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente all’amministrazione dei pubblici affari del suo paese. Egli ha anche il diritto di assumere cariche pubbliche con le disposizioni della Shari’ah.

Articolo 24

Tutti i diritti e le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione sono soggette alla Shari’ah Islamica.

Articolo 25

La Shari’ah Islamica è la sola fonte di riferimento per l’interpretazione di qualsiasi articolo della presente Dichiarazione.