Qualche dato su una realtà sudtirolese di cui si parla molto a sproposito. Intervista a Peter Prosch, dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Provincia di Bolzano

Italo Bertolasi

Dottor Prosch, cos’è un maso chiuso e quante aziende agricole sudtirolesi hanno tale qualifica?

Il maso chiuso è un’azienda dotata di una casa di abitazione con relativi annessi rustici, il cui reddito medio annuo deve essere sufficiente all’adeguato mantenimento di cinque persone (senza superare il triplo di tale reddito); la partita tavolare è iscritta in una sezione speciale del libro fondiario. Soddisfatti questi elementi, qualsiasi azienda agricola su istanza dei proprietari può essere costituita in maso chiuso, previa autorizzazione dell’apposita commissione locale. Abbiamo fatto un censimento nel ’72, nel ’74 e nel ’75: in base all’ultimo abbiamo contato, nella provincia di Bolzano, circa 11.500 masi.

L’indivisibilità dell’unità fondiaria “ efficiente “ è sancita dalla norme del diritto agrario in diversi paesi europei (Svizzera, Austria, Germania, Francia, Danimarca, Svezia…): l’istituto del maso chiuso nasce da questa medesima esigenza? E quali sono i suoi requisiti?

L’indivisibilità dell’azienda agricola è il principio fondamentale  del maso chiuso, la condizione necessaria per evitare un’eccessiva frammentazione delle proprietà e il conseguente depauperamento delle stesse. Tale vincolo garantisce la capacità produttiva del maso necessaria al mantenimento di una famiglia contadina composta da cinque persone. Con la divisione o con il distacco di frammenti, quel minimo di esistenza verrebbe messo in pericolo. Solo in casi particolari la commissione locale può autorizzarne il distacco: la legge prevede la possibilità di staccare un appezzamento se ne viene aggregato un altro, qualora il distacco sia necessario per costruire vie pubbliche, o nel caso di gravi ragioni economiche e sociali.
I principi essenziali che stanno alla base dell’attuale ordinamento masale sono sostanzialmente gli stessi che già ispirarono la legge tavolare del 1900: a) indivisibilità del maso; b) assunzione di un unico erede; c) liquidazione dei coeredi attraverso un prezzo di assunzione, di un prezzo, cioè, che renda possibile all’assegnatario di assumere e conservare il fondo. I tre elementi, come sappiamo, hanno radici storiche diverse e col tempo sono diventati interferenti e infine congiunti.

In caso di divisione ereditaria l’intera proprietà dell’azienda è riservata al primogenito: questo non crea antagonismi e problemi?

Non è vero che il primogenito erediti sempre il maso: viene scelto chi realmente vi risiede e vi lavora. Se la designazione dell’assuntore manca e neanche gli eredi possono mettersi d’accordo, la legge indica l’ordine di preferenza, con precedenza dei maschi sulle femmine e dell’anzianità tra cosessuali (articolo 8). Dal diritto di assunzione del maso per successione legittima sono escluse le persone mentalmente incapaci; le persone non qualificate a condurre personalmente il maso; le persone che non abbiano risieduto abitualmente nel maso. Le cause di esclusione sono valutate discrezionalmente dal Pretore su istanza delle parti interessate, sentiti i coeredi e previo parere della commissione locale.

Come si determina il prezzo di assunzione e come vengono liquidati gli eredi eccedenti che non potranno lavorare nel maso?

Il prezzo di assunzione viene determinato in base al reddito presunto mediante l’applicazione del tasso legale del 5%, così si risale al valore del maso. Abbiamo visto che esso è calcolato in base al reddito fondiario e non al prezzo di mercato (che nessun erede potrebbe assumere). Il principio è stato molto criticato, e intatti una concezione puramente materialistica potrebbe giustificare tali critiche; ma il maso non è oggetto di compravendita e – in considerazione della sua funzione sociale – non rappresenta un cespite di speculazione commerciale. L’assuntore lo    riceve per ricavarne il maggior reddito possibile, coltivandolo con il lavoro proprio e della famiglia. Se egli dovesse corrispondere il valore commerciale, ne deriverebbe un gravame eccessivo per il maso stesso, e l’assuntore non avrebbe più la possibilità di adempiere ai suoi obblighi verso i coeredi: ne conseguirebbe la necessità di alienare il maso che finirebbe in mano agli speculatori.

Quali sono le funzioni delle commissioni locali?

In ogni comune ne agisce una composta di un presidente e due membri effettivi nominati con decreto del presidente della Giunta provinciale, uno su proposta del consiglio comunale, l’altro su proposta della giunta. Se un coltivatore vuole costituire un maso chiuso deve fare domanda alla commissione locale, la quale appurerà se esistono i requisiti per il riconoscimento. Alla commissione deve essere richiesta l’autorizzazione per aggregare e togliere appezzamenti, per svincolare l’azienda dal regime di maso chiuso in caso di perdita dei requisiti; ed ancora, in caso di disaccordo per l’assegnazione, il Pretore dovrà sentire il parere della commissione per fissare il nuovo assuntore.

Che aiuti fornisce la Giunta Provinciale all’assuntore del maso?

Affinché possa tacitare gli eredi – cioè pagare le somme dovute – egli ha facoltà di contrarre un mutuo presso un istituto di credito (Cassa di Risparmio, Mediocredito, Cassa Rurale); e la Provincia, in base alla legge provinciale n. 4 del 20-2-1970, è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi, ossia un contributo annuo costante per un periodo massimo di quindici anni, sino ad un importo dell’8,30% per le aziende agricole di montagna, e del 1% per le altre aziende.